
MERCOLEDÌ 18 GENNAIO 2012
Con la sentenza in epigrafe, la Corte conferma che sussiste l’ipotesi criminosa del sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.) nel caso di sottrazione violenta o fraudolenta di un minore – anzi, di un infante di cinque mesi di vita – finalizzata a conseguire un ingiusto profitto come “prezzo” della liberazione.
Senza incertezza la Corte risolve il dubbio insinuato dalla difesa dell’imputato. Con il terzo motivo di ricorso si sosteneva che, poiché bene giuridico esclusivamente tutelato dall’art. 630 c.p. sarebbe la “libertà di movimento” del sequestrato, il caso di specie – che atteneva la sottrazione di un bambino di cinque mesi di vita ai propri genitori, incapace di muoversi nello spazio liberamente ed autonomamente – andasse inquadrato nello schema normativo dell’art. 574 c.p. (sottrazione di persone incapaci) in concorso con il tentativo di estorsione (art. 629 c.p.).
Sono stati restituiti alla luce i precedenti nomofilattici del 1978 (Cass. pen. sez. I, n. 2189/1978) che, oggi – dopo alcune orientamenti oscillanti – possono dirsi consolidati ed esplicitati nei seguenti canoni interpretativi della fattispecie de qua:
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61692;il sequestro di persona a scopo di estorsione è reato complesso e fattispecie autonoma in cui confluiscono – quali elementi costitutivi – fatti che costituiscono in sé stessi reato (sequestro di persona + estorsione);
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61692;il reato in parola non costituisce ipotesi aggravata dal sequestro di persona, perché se ne differenzia dal dolo specifico perseguito, che è lo scopo di realizzare un ingiusto profitto quale prezzo per la liberazione del sequestrato;
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61692;plurioffensiva è la natura del reato, poiché intende tutelare sia la libertà personale (la cui inviolabilità è stabilita dall’art. 13 Cost.), sia l’inviolabilità del patrimonio. La persona umana vittima del reato viene ad essere “mercificata”, strumentalizzata nelle sue dimensioni, anche affettive e patrimoniali, ridotta a semplice “rapporto di scambio” con il fine perseguito che è quello di conseguire un “ingiusto profitto” quale “prezzo per la liberazione”;
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61692;la qualità di incapace della vittima non osta all’estrinsecarsi della tutela posta dall’art. 605 c.p. (sequestro di persona), che è finalizzato a garantire il bene della libertà personale di ogni soggetto. Già la Cassazione si era espressa sulla configurabilità del sequestro di persona e non della sottrazione di incapace, nel caso in cui la vittima sia un minore e quale che fosse la sua età (ex multis Cass. pen. sez. I, n. 1841/94 e, più di recente, Cass. pen. sez. V, 18 febbraio 2011 n. 6220), così precisando che soggetto passivo del sequestro di persona potesse essere qualsiasi persona (anche se) giuridicamente incapace di agire e di far valere i propri diritti (cioè, di re-agire).
Ciò premesso, la Corte aggiunge che la libertà personale tutelata (in via esclusiva) dall’art. 605 c.p. e (in modo concorrente con l’inviolabilità del patrimonio) dall’art. 630 c.p. “non è soltanto quella, esaltata nel ricorso, della libertà di locomozione, ma comprende tutte le possibili estrinsecazioni della libertà personale stessa, quali, ad esempio, le relazioni interpersonali” (in senso conforme, Cass. pen. sez. III n. 8048/97).
Rilievo assorbente assume proprio l’esame del pregiudizio alle relazioni personali del minore sequestrato dell’età di cinque mesi “dolorosamente percepibili dalla piccola vittima, privata degli usuali ed essenziali riferimenti affettivi ed ambientali”, laddove, invece, l’aspetto della libertà di locomozione assume rilevanza accessoria. La “cesura violenta e radicale delle relazioni della vittima” si impone quale “dato oggettivo, prioritario e costitutivo della violata libertà personale” tutelata dall’art. 630 c.p.
Quale conferma sistematica la Suprema Corte richiama il regime premiale previsto per il reo che si dissoci dalla condotta criminosa già intrapresa, beneficio che è stato previsto proprio per indirizzare gli eventi verso la “riacquisizione” della libertà personale in capo alla vittima sequestrata.
Nel caso sottoposto all’esame della Corte non vi era alcuno spazio per il meno grave delitto della sottrazione di incapace (art. 574 c.p.) che invece è posto a presidio della potestà genitoriale e del suo concreto esercizio e, pertanto, collocato tra i delitti contro l’assistenza familiare. Per completezza va detto però che sequestro di persona e sottrazione di minore sono reati che possono concorrere tra loro: diversa è la struttura dei reati e diverso è il bene giuridico offeso.
Sussiste l´ipotesi criminosa del sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.) nel caso di sottrazione violenta o fraudolenta di un minore
Cassazione penale, sentenza n. 48744 del 06 dicembre 2011
Con la sentenza in epigrafe, la Corte conferma che sussiste l’ipotesi criminosa del sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.) nel caso di sottrazione violenta o fraudolenta di un minore – anzi, di un infante di cinque mesi di vita – finalizzata a conseguire un ingiusto profitto come “prezzo” della liberazione.Senza incertezza la Corte risolve il dubbio insinuato dalla difesa dell’imputato. Con il terzo motivo di ricorso si sosteneva che, poiché bene giuridico esclusivamente tutelato dall’art. 630 c.p. sarebbe la “libertà di movimento” del sequestrato, il caso di specie – che atteneva la sottrazione di un bambino di cinque mesi di vita ai propri genitori, incapace di muoversi nello spazio liberamente ed autonomamente – andasse inquadrato nello schema normativo dell’art. 574 c.p. (sottrazione di persone incapaci) in concorso con il tentativo di estorsione (art. 629 c.p.).
Sono stati restituiti alla luce i precedenti nomofilattici del 1978 (Cass. pen. sez. I, n. 2189/1978) che, oggi – dopo alcune orientamenti oscillanti – possono dirsi consolidati ed esplicitati nei seguenti canoni interpretativi della fattispecie de qua:
&
61692;il sequestro di persona a scopo di estorsione è reato complesso e fattispecie autonoma in cui confluiscono – quali elementi costitutivi – fatti che costituiscono in sé stessi reato (sequestro di persona + estorsione);
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61692;il reato in parola non costituisce ipotesi aggravata dal sequestro di persona, perché se ne differenzia dal dolo specifico perseguito, che è lo scopo di realizzare un ingiusto profitto quale prezzo per la liberazione del sequestrato;
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61692;plurioffensiva è la natura del reato, poiché intende tutelare sia la libertà personale (la cui inviolabilità è stabilita dall’art. 13 Cost.), sia l’inviolabilità del patrimonio. La persona umana vittima del reato viene ad essere “mercificata”, strumentalizzata nelle sue dimensioni, anche affettive e patrimoniali, ridotta a semplice “rapporto di scambio” con il fine perseguito che è quello di conseguire un “ingiusto profitto” quale “prezzo per la liberazione”;
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61692;la qualità di incapace della vittima non osta all’estrinsecarsi della tutela posta dall’art. 605 c.p. (sequestro di persona), che è finalizzato a garantire il bene della libertà personale di ogni soggetto. Già la Cassazione si era espressa sulla configurabilità del sequestro di persona e non della sottrazione di incapace, nel caso in cui la vittima sia un minore e quale che fosse la sua età (ex multis Cass. pen. sez. I, n. 1841/94 e, più di recente, Cass. pen. sez. V, 18 febbraio 2011 n. 6220), così precisando che soggetto passivo del sequestro di persona potesse essere qualsiasi persona (anche se) giuridicamente incapace di agire e di far valere i propri diritti (cioè, di re-agire).
Ciò premesso, la Corte aggiunge che la libertà personale tutelata (in via esclusiva) dall’art. 605 c.p. e (in modo concorrente con l’inviolabilità del patrimonio) dall’art. 630 c.p. “non è soltanto quella, esaltata nel ricorso, della libertà di locomozione, ma comprende tutte le possibili estrinsecazioni della libertà personale stessa, quali, ad esempio, le relazioni interpersonali” (in senso conforme, Cass. pen. sez. III n. 8048/97).
Rilievo assorbente assume proprio l’esame del pregiudizio alle relazioni personali del minore sequestrato dell’età di cinque mesi “dolorosamente percepibili dalla piccola vittima, privata degli usuali ed essenziali riferimenti affettivi ed ambientali”, laddove, invece, l’aspetto della libertà di locomozione assume rilevanza accessoria. La “cesura violenta e radicale delle relazioni della vittima” si impone quale “dato oggettivo, prioritario e costitutivo della violata libertà personale” tutelata dall’art. 630 c.p.
Quale conferma sistematica la Suprema Corte richiama il regime premiale previsto per il reo che si dissoci dalla condotta criminosa già intrapresa, beneficio che è stato previsto proprio per indirizzare gli eventi verso la “riacquisizione” della libertà personale in capo alla vittima sequestrata.
Nel caso sottoposto all’esame della Corte non vi era alcuno spazio per il meno grave delitto della sottrazione di incapace (art. 574 c.p.) che invece è posto a presidio della potestà genitoriale e del suo concreto esercizio e, pertanto, collocato tra i delitti contro l’assistenza familiare. Per completezza va detto però che sequestro di persona e sottrazione di minore sono reati che possono concorrere tra loro: diversa è la struttura dei reati e diverso è il bene giuridico offeso.
Dr.ssa Annalisa Gasparre

