LUNEDÌ 6 FEBBRAIO 2012

Studente, bocciato ingiustamente, perché non viene sentito in tutte le materie. Ministero condannato al risarcimento del danno


TAR Toscana, sezione I, sentenza 24.11.2011 n° 1807

Studente, bocciato ingiustamente, perché non viene sentito in tutte le materie. Ministero condannato al risarcimento del dannoNel caso di specie, il ricorrente, al termine dell’anno scolastico 2003/2004, viene bocciato all’esame di maturità artistica, avendo riportato il punteggio di 52/100. Impugnato l’esito di tale esame dinanzi al Tar Toscana, con sentenza n. 394 del 2006, viene annullata la bocciatura. Nelle more del giudizio, tuttavia, lo studente aveva sostenuto l’ultimo anno di corso e affrontato nuovamente, con esito positivo, l’esame finale. Lo studente ricorre ancora al TAR con azione risarcitoria, per ottenere il ristoro dei danni subiti in conseguenza dell’attività amministrativa illegittima e chiedendo la condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno patrimoniale – quantificato nella misura di € 5.000,00 per il costo del “corso di studi” che il ricorrente ha poi sostenuto presso un istituto privato – oltre ai danni non patrimoniali subiti.

Il TAR riconosce sussistente l’elemento soggettivo che deve qualificare l’azione illegittima della P.A. al fine del risarcimento del danno (che essendo ricondotto al risarcimento extracontrattuale è sottoposto alla generale disciplina di cui all’art. 2043 c.c.).  Infatti, l’illegittimità dell’azione amministrativa si sostanzia nella diretta violazione delle previsioni ministeriali circa lo svolgimento delle prove nel corso degli Esami di Stato, senza che sul punto possano dirsi sussistere incertezze interpretative, contrasti giurisprudenziali o altri elementi che possano far dubitare della piena attribuibilità soggettiva all’Amministrazione della condotta tenuta. L’art. 16 dell’ordinanza ministeriale 8 aprile 2003 n. 35 espressamente prevede che il colloquio finale dell’esame debba vertere su tutte le materie dell’ultimo anno, mentre è indiscusso che lo studente sia stato sentito solo su tre materie.

Circa la lesione dell’interesse sostanziale al bene della vita, in materia di lesione di interessi legittimi pretensivi, la giurisprudenza richiede, al fine dell’esito positivo del giudizio risarcitorio, che le illegittimità riscontrate fossero tali da evidenziare una illecita compressione degli interessi sostanziali del cittadino, nel senso che, all’esito di un giudizio prognostico condotto “ora per allora”, possa dirsi che se le illegittimità amministrative non vi fossero state sussiste una consistente possibilità che l’amministrato avrebbe conseguito il bene della vita cui aspirava. Il Collegio ritiene che, nella specie, questo giudizio prognostico positivo – da intendersi nel senso di sussistenza di maggiori possibilità di esito positivo piuttosto che negativo, con riferimento alla ipotetica attività amministrativa legittima – sia rinvenibile, ciò tenendo conto che il ricorrente fu all’epoca interrogato su solo 3 materie rispetto alle 16 contemplate nel programma dell’ultimo anno di corso e fu soprattutto interrogato su materie non particolarmente pregnanti dal punto di vista dell’indirizzo di studi. Alla luce di questi rilievi risulta sussistere una consistente possibilità che, se fosse stato sentito su tutte le materie, il ricorrente avrebbe potuto riportare un esito positivo dell’esame.

In merito alla quantificazione, il TAR non ha riconosciuto sussistere un danno di natura non patrimoniale, bensì ha riconosciuto come provato un danno di € 5.000,00, pari al costo del corso di studi che il ricorrente ha dovuto sostenere. 

A cura dell’avv. Anna Lucia Celentano
 
SENTENZA INTEGRALE IN OSSERVATORIO GIURIDICO