
MERCOLEDÌ 18 GENNAIO 2012
Cassazione Civile, sez. III, 29 ottobre – 6 dicembre 2011, n. 26200.
Nel caso in esame la Suprema Corte accoglie il ricorso promosso dai genitori di una minore avverso la sentenza pronunciata dalla Corte di Appello, che discontandosi dai principi in materia già sanciti dalla Cassazione, aveva dichiarato che l’infortunio si era verificato per colpa esclusiva di L.N. (altro minore) condannandolo al risarcimento dei danni, e aveva rigettato le domande risarcitorie nei confronti dei genitori esercenti la potestà sul minore, escludendone la responsabilità ai sensi dell’art.2048c.c.
Premesso il dettato di cui all´art. 2048 c.c. secondo cui: “Il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi. La stessa disposizione si applica all´affiliante.
I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un´arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.
Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non avere potuto impedire il fatto”, la Suprema Corte chiarisce ancora una volta (Cass. 13.3.2008 n. 7050; cass. 20.10.2005 n. 20322; cass. 11.8.1997 n. 7459) i criteri in base ai quali va imputata ai genitori la responsabilità per gli atti illeciti compiuti dai figli minori, ossia:
a) potere-dovere di esercitare la vigilanza sul comportamento dei figli stessi;
b) obbligo di svolgere adeguata attività formativa, impartendo ai figli l’educazione al rispetto delle regole della civile coesistenza, nei rapporti con il prossimo e nello svolgimento delle attività extrafamiliari.
Chiarisce, altresì, che la norma dell’art. 2048 c.c. è costruita in termini di presunzione di colpa dei genitori (o dei soggetti ivi indicati) e, pertanto, è necessario che gli stessi, al fine di fornire una sufficiente prova liberatoria per superare detta presunzione, offrano, non la prova legislativamente predeterminata di non aver potuto impedire il fatto (e ciò perché si tratta di prova negativa), ma quella positiva di aver impartito al figlio una buona educazione e di aver esercitato su di lui una vigilanza adeguata, il tutto in conformità alle condizioni sociali, familiari, all’età, al carattere ed all’indole del minore (c. anche Cass. 14.3.2008, n. 7050).
Inoltre, l’inadeguatezza dell’educazione impartita e della vigilanza esercitata su di un minore, può essere rilevata, in mancanza di prova contraria, dalle modalità dello stesso fatto illecito, che ben possono rivelare il grado di maturità e di educazione del minore, conseguenti al mancato adempimento dei doveri incombenti sui genitori, ai sensi dell’art. 147 c.c. (Cass. 7.8.2000 n. 10357).
Ebbene, tornando al caso in esame, non solo la sentenza impugnata non offre alcuna indicazione di una tale prova liberatoria (che comunque non è stata fornita), ma in essa non vengono neanche analizzate le modalità stesse del fatto, che sono tali da apparire suscettibili di essere interpretate come indice di un deficit educativo.
SENTENZA INTEGRGALE IN OSSERVATORIO GIURIDICA
Responsabilità dei genitori: in che cosa consiste la prova liberatoria ex art. 2048 c.c.?
A cura dell´avv. Annalisa Cancellaro
Cassazione Civile, sez. III, 29 ottobre – 6 dicembre 2011, n. 26200.Nel caso in esame la Suprema Corte accoglie il ricorso promosso dai genitori di una minore avverso la sentenza pronunciata dalla Corte di Appello, che discontandosi dai principi in materia già sanciti dalla Cassazione, aveva dichiarato che l’infortunio si era verificato per colpa esclusiva di L.N. (altro minore) condannandolo al risarcimento dei danni, e aveva rigettato le domande risarcitorie nei confronti dei genitori esercenti la potestà sul minore, escludendone la responsabilità ai sensi dell’art.2048c.c.
Premesso il dettato di cui all´art. 2048 c.c. secondo cui: “Il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi. La stessa disposizione si applica all´affiliante.
I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un´arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.
Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non avere potuto impedire il fatto”, la Suprema Corte chiarisce ancora una volta (Cass. 13.3.2008 n. 7050; cass. 20.10.2005 n. 20322; cass. 11.8.1997 n. 7459) i criteri in base ai quali va imputata ai genitori la responsabilità per gli atti illeciti compiuti dai figli minori, ossia:
a) potere-dovere di esercitare la vigilanza sul comportamento dei figli stessi;
b) obbligo di svolgere adeguata attività formativa, impartendo ai figli l’educazione al rispetto delle regole della civile coesistenza, nei rapporti con il prossimo e nello svolgimento delle attività extrafamiliari.
Chiarisce, altresì, che la norma dell’art. 2048 c.c. è costruita in termini di presunzione di colpa dei genitori (o dei soggetti ivi indicati) e, pertanto, è necessario che gli stessi, al fine di fornire una sufficiente prova liberatoria per superare detta presunzione, offrano, non la prova legislativamente predeterminata di non aver potuto impedire il fatto (e ciò perché si tratta di prova negativa), ma quella positiva di aver impartito al figlio una buona educazione e di aver esercitato su di lui una vigilanza adeguata, il tutto in conformità alle condizioni sociali, familiari, all’età, al carattere ed all’indole del minore (c. anche Cass. 14.3.2008, n. 7050).
Inoltre, l’inadeguatezza dell’educazione impartita e della vigilanza esercitata su di un minore, può essere rilevata, in mancanza di prova contraria, dalle modalità dello stesso fatto illecito, che ben possono rivelare il grado di maturità e di educazione del minore, conseguenti al mancato adempimento dei doveri incombenti sui genitori, ai sensi dell’art. 147 c.c. (Cass. 7.8.2000 n. 10357).
Ebbene, tornando al caso in esame, non solo la sentenza impugnata non offre alcuna indicazione di una tale prova liberatoria (che comunque non è stata fornita), ma in essa non vengono neanche analizzate le modalità stesse del fatto, che sono tali da apparire suscettibili di essere interpretate come indice di un deficit educativo.
SENTENZA INTEGRGALE IN OSSERVATORIO GIURIDICA

