MERCOLEDÌ 8 FEBBRAIO 2012

Mantenimento del figlio naturale: competenza tribunale ordinario


Cassazione civile sez. I, 16 gennaio 2012, n. 514

Mantenimento del figlio naturale: competenza tribunale ordinarioAncora una volta con questa recente sentenza la Corte di Cassazione ha ribadito il principio secondo cui le controversie aventi ad oggetto il mantenimento dei figli naturali riconosciuti, nati da unioni di fatto, appartengono alla competenza del tribunale minorile qualora siano proposte contestualmente a quelle attinenti alla potestà sugli stessi e al loro affidamento, mentre, ove la domanda riguardi esclusivamente le questioni economiche, essa va proposta innanzi al tribunale ordinario. 

Tale principio sulla ripartizione della competenza fra tribunale ordinario e tribunale per i minorenni  è stato ritenuto non collidente con l'art. 3 Cost. dalla Corte costituzionale con la recente sentenza n. 82 del 2010, con la quale è stata dichiarata non fondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale della L. n. 54 del 2006, art. 4, comma 2, "nella parte in cui non prevede la generalizzata competenza funzionale del Tribunale per i minorenni in ordine alle decisioni sul contributo al mantenimento del figlio minore di genitori non coniugati”.

avv. Anna Lucia Celentano
 
SENTENZA INTEGRALE IN OSSERVATORIO GIURIDICO