
LUNEDĚ 6 FEBBRAIO 2012
Con questa sentenza la Suprema Corte ha ribadito la inidoneità del nucleo familiare degli adottanti per le preclusioni da loro manifestate su determinate caratteristiche del minore da adottare. In particolare, in sede di audizione al tribunale per i minorenni, i coniugi avevano espresso riserve sulle possibili caratteristiche di un ipotetico minore straniero adottando: “no a religione di origine diversa da quella cattolica; no a bambini figli di pazienti psichiatrici; no ad un bambino di origine rom per le difficoltà di carattere che renderebbero difficile imporsi ed assumere posizioni diverse, perplessità rispetto ad un bambino di colore”.
La Corte è conforme, in tema di adozione internazionale, nel ritenere necessario per ottenere la declaratoria di idoneità degli aspiranti adottanti, la verifica della sussistenza dei requisiti ex dell'art. 6 della legge n. 184 del 1983, ossia l'esame, da parte del giudice, della idoneità dei coniugi a educare, istruire e mantenere i minori che intendono adottare (Cass. 2001/3489). Applicando tale principio al caso di specie, la Cassazione ha ritenuto che tali preclusioni denotano “un atteggiamento spaventato e difensivo dei coniugi di fronte a incognite che nella adozione sono possibili se non altamente probabili e che invece non possono sussistere, affinché possa esservi quella accettazione totale e senza riserve che è il presupposto necessario per un buon incontro adottivo”.
Inidoneità all´adozione per i coniugi che pongono condizioni discriminatorie nei confronti del minore straniero adottando
Cassazione, sez. VI, 28 dicembre 2011, n. 29424
Con questa sentenza la Suprema Corte ha ribadito la inidoneità del nucleo familiare degli adottanti per le preclusioni da loro manifestate su determinate caratteristiche del minore da adottare. In particolare, in sede di audizione al tribunale per i minorenni, i coniugi avevano espresso riserve sulle possibili caratteristiche di un ipotetico minore straniero adottando: “no a religione di origine diversa da quella cattolica; no a bambini figli di pazienti psichiatrici; no ad un bambino di origine rom per le difficoltà di carattere che renderebbero difficile imporsi ed assumere posizioni diverse, perplessità rispetto ad un bambino di colore”. La Corte è conforme, in tema di adozione internazionale, nel ritenere necessario per ottenere la declaratoria di idoneità degli aspiranti adottanti, la verifica della sussistenza dei requisiti ex dell'art. 6 della legge n. 184 del 1983, ossia l'esame, da parte del giudice, della idoneità dei coniugi a educare, istruire e mantenere i minori che intendono adottare (Cass. 2001/3489). Applicando tale principio al caso di specie, la Cassazione ha ritenuto che tali preclusioni denotano “un atteggiamento spaventato e difensivo dei coniugi di fronte a incognite che nella adozione sono possibili se non altamente probabili e che invece non possono sussistere, affinché possa esservi quella accettazione totale e senza riserve che è il presupposto necessario per un buon incontro adottivo”.
A cura dell’avv. Anna Lucia Celentano
SENTENZA INTEGRALE IN OSSERVATORIO GIURIDICO

