
MARTEDĚ 21 FEBBRAIO 2012
La Suprema Corte con questa sentenza si è pronunciata sugli effetti delle disposizioni in materia di affidamento condiviso relativamente alla disciplina dell’esercizio della potestà genitoriale sui figli naturali. In particolare, la Cassazione si è espressa ritenendo che l’art. 317 bis, comma 2, c.c. sia stato tacitamente abrogato dalla L. 54/2006.
Rileva che “i cardini del nuovo assetto normativo (L. 54/2006) vanno individuati nella maggiore centralità che assume l'interesse della prole rispetto alle conseguenze della disgregazione del rapporto di coppia.” La valorizzazione della posizione dei minori si esprime non solo nella richiamata affermazione della bigenitorialità, ma anche nell'attribuzione del godimento della casa familiare, nella previsione del preventivo ascolto del minore, e, per quanto qui maggiormente interessa, nella disciplina della potestà dei genitori.
Si è sottolineata l'esigenza di una disciplina sostanzialmente omogenea fra figli legittimi e naturali, che induce ad attribuire un ampio significato, in virtù di un'interpretazione costituzionalmente orientata, all'art. 4, comma 2, della l. n. 54 del 2006.
Con l'espressione "procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati", il legislatore ha inteso disciplinare tutti i rapporti fra genitori e figli naturali, senza alcuna limitazione - in relazione a una materia nella quale, giova ancora una volta ribadirlo, l'intervento del giudice non presenta i caratteri di imprescindibilità rinvenibili nella regolamentazione della crisi delle coppie coniugate (Cass., 20 aprile 1991, n. 4273) -, alle ipotesi caratterizzate da controversie in atto. Di certo non può e non deve escludersi un intervento giudiziale, sia in caso di disaccordo, sia per dettare, nell'interesse esclusivo del minore, una disciplina difforme rispetto alle previsioni di cui all'art. 155, c. 3, c.p.c..”.
SENTENZA INTEGRALE IN OSSERVATORIO GIURIDICO
Esercizio della potestà genitoriale. L´art. 317 bis, comma 2 c.c., tacitamente abrogato dalla L. 54/2006
A cura dell´Avv. Anna Lucia Celentano
La Suprema Corte con questa sentenza si è pronunciata sugli effetti delle disposizioni in materia di affidamento condiviso relativamente alla disciplina dell’esercizio della potestà genitoriale sui figli naturali. In particolare, la Cassazione si è espressa ritenendo che l’art. 317 bis, comma 2, c.c. sia stato tacitamente abrogato dalla L. 54/2006. Rileva che “i cardini del nuovo assetto normativo (L. 54/2006) vanno individuati nella maggiore centralità che assume l'interesse della prole rispetto alle conseguenze della disgregazione del rapporto di coppia.” La valorizzazione della posizione dei minori si esprime non solo nella richiamata affermazione della bigenitorialità, ma anche nell'attribuzione del godimento della casa familiare, nella previsione del preventivo ascolto del minore, e, per quanto qui maggiormente interessa, nella disciplina della potestà dei genitori.
Si è sottolineata l'esigenza di una disciplina sostanzialmente omogenea fra figli legittimi e naturali, che induce ad attribuire un ampio significato, in virtù di un'interpretazione costituzionalmente orientata, all'art. 4, comma 2, della l. n. 54 del 2006.
Con l'espressione "procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati", il legislatore ha inteso disciplinare tutti i rapporti fra genitori e figli naturali, senza alcuna limitazione - in relazione a una materia nella quale, giova ancora una volta ribadirlo, l'intervento del giudice non presenta i caratteri di imprescindibilità rinvenibili nella regolamentazione della crisi delle coppie coniugate (Cass., 20 aprile 1991, n. 4273) -, alle ipotesi caratterizzate da controversie in atto. Di certo non può e non deve escludersi un intervento giudiziale, sia in caso di disaccordo, sia per dettare, nell'interesse esclusivo del minore, una disciplina difforme rispetto alle previsioni di cui all'art. 155, c. 3, c.p.c..”.
SENTENZA INTEGRALE IN OSSERVATORIO GIURIDICO

