
GIOVEDĚ 19 GENNAIO 2012
Il venir meno dei presupposti per l’erogazione del contributo di mantenimento nei confronti della ex moglie e dei figli non sempre elimina anche il problema dell’assegnazione della casa familiare in comproprietà. Se esiste, infatti, un accordo sottoscritto in sede di separazione che dispone la vendita a terzi del bene solo dopo che i figli autosufficienti trasferiscano altrove la loro residenza, tale accordo resta in vigore e così anche l’assegnazione della casa fino a quando non si verificano le circostanze concordate.
Lo ha chiarito la prima sezione civile della Cassazione secondo la quale la legge subordina il provvedimento di assegnazione della casa coniugale alla presenza di figli minori o maggiorenni non autosufficienti conviventi con i coniugi. In assenza di questi presupposti la casa in comproprietà non può quindi essere assegnata dal giudice e resta soggetta alle norme sulla comunione salvo che non esistano eventuali accordi di natura negoziale intercorsi in sede di separazione che dispongono diversamente.
Chi decade dal mantenimento non perde anche la casa se l´accordo di separazione prevede clausole ad hoc
Cassazione civile, sezione I, sentenza 13 gennaio 2012 n. 387
Il venir meno dei presupposti per l’erogazione del contributo di mantenimento nei confronti della ex moglie e dei figli non sempre elimina anche il problema dell’assegnazione della casa familiare in comproprietà. Se esiste, infatti, un accordo sottoscritto in sede di separazione che dispone la vendita a terzi del bene solo dopo che i figli autosufficienti trasferiscano altrove la loro residenza, tale accordo resta in vigore e così anche l’assegnazione della casa fino a quando non si verificano le circostanze concordate.Lo ha chiarito la prima sezione civile della Cassazione secondo la quale la legge subordina il provvedimento di assegnazione della casa coniugale alla presenza di figli minori o maggiorenni non autosufficienti conviventi con i coniugi. In assenza di questi presupposti la casa in comproprietà non può quindi essere assegnata dal giudice e resta soggetta alle norme sulla comunione salvo che non esistano eventuali accordi di natura negoziale intercorsi in sede di separazione che dispongono diversamente.

