
SABATO 7 GENNAIO 2012
Il Giudice del reclamo afferma come non possa ignorarsi, nell’ottica di una interpretazione costituzionalmente orientata e rispettosa dei principi del diritto comunitario in materia, che l’art. 3 comma 2 lett. A) D. Lgs. 30/2007 abbia recepito il testo normativo contenuto nella direttiva 2004/38/CE.
Pur rilevando quindi che l’Italia al momento è l’unico Stato a non aver ancora ratificato la Convenzione sulla protezione dei minori adottata all’Aja il 19 Ottobre 1996, deve prendersi atto che detta Convenzione, nel ribadire l’importanza della cooperazione internazionale per la protezione dei minori e nel confermare che il superiore interesse del minore è di fondamentale rilevanza, si è posta come scopo quello di creare un metodo comune di protezione dei minori, determinando la legge applicabile nell’esercizio delle competenze statali.
Essa ha espressamente riconosciuto la Kafalah come istituto di protezione dei minori che gli Stati membri devono prendere in considerazione nel disciplinare le modalità attuative dei principi espressi dalla Convenzione medesima, parificandola all’adozione e all’affidamento, strumenti tutti di tutela del fanciullo, nella cui scelta deve tenersi in considerazione la necessità di una certa continuità nell’educazione del minore, nonché la sua origine etnica, religiosa, culturale e linguistica. Ne deriva che, indipendentemente dall’inadempimento d
a parte dell’Italia nella ratifica della citata Convenzione, non può non tenersi conto del riconoscimento anche da parte dell’Ordinamento Europeo della Kafalah quale strumento di protezione dei minori, con le conseguenze che ciò comporta anche all’interno dell’ordinamento nazionale che da detto riconoscimento non può prescindere e con riferimento alla più corretta interpretazione dell’art. 3 D. Lgs. 30/2007, nel senso che laddove la norma parla di “familiari”, certamente devono farsi rientrare in detto concetto anche i minori affidati attraverso l’istituto islamico della Kafalah.
avv. Olga Anastasi
Al minore affidato in kafalah islamica deve essere rilasciato il visto di ingresso per ricongiungimento familiare
Corte di Appello di Ancona, decreto del 23 Dicembre 2011
Il Giudice del reclamo afferma come non possa ignorarsi, nell’ottica di una interpretazione costituzionalmente orientata e rispettosa dei principi del diritto comunitario in materia, che l’art. 3 comma 2 lett. A) D. Lgs. 30/2007 abbia recepito il testo normativo contenuto nella direttiva 2004/38/CE.Pur rilevando quindi che l’Italia al momento è l’unico Stato a non aver ancora ratificato la Convenzione sulla protezione dei minori adottata all’Aja il 19 Ottobre 1996, deve prendersi atto che detta Convenzione, nel ribadire l’importanza della cooperazione internazionale per la protezione dei minori e nel confermare che il superiore interesse del minore è di fondamentale rilevanza, si è posta come scopo quello di creare un metodo comune di protezione dei minori, determinando la legge applicabile nell’esercizio delle competenze statali.
Essa ha espressamente riconosciuto la Kafalah come istituto di protezione dei minori che gli Stati membri devono prendere in considerazione nel disciplinare le modalità attuative dei principi espressi dalla Convenzione medesima, parificandola all’adozione e all’affidamento, strumenti tutti di tutela del fanciullo, nella cui scelta deve tenersi in considerazione la necessità di una certa continuità nell’educazione del minore, nonché la sua origine etnica, religiosa, culturale e linguistica. Ne deriva che, indipendentemente dall’inadempimento d
a parte dell’Italia nella ratifica della citata Convenzione, non può non tenersi conto del riconoscimento anche da parte dell’Ordinamento Europeo della Kafalah quale strumento di protezione dei minori, con le conseguenze che ciò comporta anche all’interno dell’ordinamento nazionale che da detto riconoscimento non può prescindere e con riferimento alla più corretta interpretazione dell’art. 3 D. Lgs. 30/2007, nel senso che laddove la norma parla di “familiari”, certamente devono farsi rientrare in detto concetto anche i minori affidati attraverso l’istituto islamico della Kafalah.
avv. Olga Anastasi

