
Violenza domestica: allontanamento coatto anche se la vittima lo rifiuta.
Il diritto dell´Unione non osta a che un provvedimento
obbligatorio di allontanamento venga adottato in tutti i
casi di violenza domestica, anche quando la vittima
intenda ristabilire la coabitazione con il proprio
aggressore. La misura, infatti, mira a tutelare oltre agli
interessi della vittima anche quelli più generali della
collettività.
Non solo ma il diritto ad essere ascoltati nel processo non
attribuisce alla vittima anche il diritto di scegliere il tipo di
pena cui si espone l´autore dei fatti in base alle norme
dell´ordinamento penale nazionale né l´entità della stessa.
Lo ha stabilito la Corte di giustizia della Ue, con la
sentenza del 15 settembre nelle cause riunite C-483/09 e
C-1/10.
Il caso era quello di due fratelli spagnoli condannati per
maltrattamenti nei confronti delle rispettive compagne
alla pena che vieta loro di avvicinarsi alla propria vittima
o di riavviare contatti per il periodo, rispettivamente, di
17 e 16 mesi. Poco tempo dopo la condanna, però i due
signori hanno ripreso la vita in comune con le rispettive
compagne e ciò su iniziativa di quest´ultime. A quel punto
sono stati arrestati e condannati per mancato rispetto del
provvedimento di allontanamento.
Entrambi hanno proposto appello dinanzi al Tribunale
provinciale di Tarragona, Spagna, sostenuti dalle
rispettive compagne.
Per la Corte però, la Decisione quadro del Consiglio 15
marzo 2001, 2001/220/GAI, relativa alla posizione della
vittima nel procedimento penale, non contiene nessuna
disposizione relativa al tipo ed all´entità delle pene che gli
Stati membri devono adottare nei rispettivi ordinamenti
ai fini della repressione degli illeciti penali. In tal senso,
la Corte conclude che la decisione quadro non implica
che una misura di allontanamento obbligatoria, come
quella oggetto della causa principale, non possa essere
pronunciata contro il parere della vittima.

