
Sentenza straniera di riconoscimento di paternità.
Cassazione civile, sez. I, 9 giugno 2011 n. 12646.
Con questa decisione la Corte ha rigettato il ricorso
promosso dal padre di un minore avverso la sentenza
con cui la Pretura di TarguMutres (Romania) aveva
accertato la sua paternità. A fondamento del gravame il
padre sosteneva che l´avvenuto riconoscimento in Italia
della sentenza straniera avesse violato i principi di ordine
pubblico italiano, in quanto la paternità era stata
riconosciuta sulla base delle sole dichiarazioni della
madre.
Secondo la Corte, invece, non vi è stata violazione
dell´art. 269 –IV comma- c.c., dal momento che la
decisione del giudice rumeno era fondata non solo sulle
dichiarazioni della madre, ma anche su altri elementi
indiziari. Inoltre, aggiunge la Corte: “Il giudice italiano in
sede di delibazione deve solo limitarsi ad accertare, in
applicazione dell´art. 64 –I comma- della Legge n. 218
del 31.5.1995, un duplice requisito: a) che l´atto
introduttivo del giudizio sia stato portato a conoscenza
del convenuto in conformità a quanto previsto dalla legge
del luogo dove si è svolto il processo; b)che nell´ambito
del processo svoltosi dinanzi al giudice straniero non
siano stati violati i diritti essenziali della difesa, con un
controllo di regolarità dell´intero processo alla stregua dei
principi di ordine pubblico sanciti dall´ordinamento interno
a salvaguardia del contraddittorio e del diritto di difesa in
ambito processuale”
Avv. Annalisa Cancellaro
SENTENZA INTEGRALE IN OSSERVATORIO GIURIDICO

