GIOVEDÌ 24 NOVEMBRE 2011

Sentenza straniera di riconoscimento di paternità.


Cassazione civile, sez. I, 9 giugno 2011 n. 12646.


Con questa decisione la Corte ha rigettato il ricorso promosso dal padre di un minore avverso la sentenza con cui la Pretura di TarguMutres (Romania) aveva accertato la sua paternità. A fondamento del gravame il padre sosteneva che l´avvenuto riconoscimento in Italia della sentenza straniera avesse violato i principi di ordine pubblico italiano, in quanto la paternità era stata riconosciuta sulla base delle sole dichiarazioni della madre. Secondo la Corte, invece, non vi è stata violazione dell´art. 269 –IV comma- c.c., dal momento che la decisione del giudice rumeno era fondata non solo sulle dichiarazioni della madre, ma anche su altri elementi indiziari. Inoltre, aggiunge la Corte: “Il giudice italiano in sede di delibazione deve solo limitarsi ad accertare, in applicazione dell´art. 64 –I comma- della Legge n. 218 del 31.5.1995, un duplice requisito: a) che l´atto introduttivo del giudizio sia stato portato a conoscenza del convenuto in conformità a quanto previsto dalla legge del luogo dove si è svolto il processo; b)che nell´ambito del processo svoltosi dinanzi al giudice straniero non siano stati violati i diritti essenziali della difesa, con un controllo di regolarità dell´intero processo alla stregua dei principi di ordine pubblico sanciti dall´ordinamento interno a salvaguardia del contraddittorio e del diritto di difesa in ambito processuale”

Avv. Annalisa Cancellaro

SENTENZA INTEGRALE IN OSSERVATORIO GIURIDICO