
Risarcimento danni si estende anche al padre in caso di morte del nascituro.
Cassazione civile , sez. III, sentenza 30.06.2011 n° 14405.
In questa importante sentenza della Terza sezione civile
della Corte di Cassazione vengono richiamate diverse
questioni processuali sia in tema di ammissibilità che di
fondatezza relativamente all´oggetto dei ricorsi in
Cassazione. Tale sentenza, oltre che dal punto di vista
processuale, è di grande interesse anche dal punto di
vista sostanziale, in quanto analizza la fattispecie della
responsabilità medica e determina l´ esatta qualificazione
del rapporto giuridico tra il medico ed i genitori del
nascituro, che è di protezione verso la madre, ma anche
verso il padre del nascituro in relazione allo interesse
costituzionalmente protetto della integrità del nuovo
nucleo familiare in relazione alla nascita programmata e
sperata. Si aggiunge che la liquidazione equitativa
considera alla evidenza la gravità della offesa e la serietà
del pregiudizio dei genitori per danni alle loro persone ed
allo status genitoriale, di natura non patrimoniale e
conseguenti alla lesione di diritti e di interessi della
persona costituzionalmente rilevanti, come si desume
dalla attenta lettura degli artt. 29, 30 e 31 della
Costituzione con riferimento ai diritti della famiglia come
società naturale che si espande con la nascita dei figli.
A
cura dell´avv. Anna Lucia Celentano
SENTENZA
INTEGRALE IN OSSERVATORIO GIURIDICO

