LUNEDÌ 19 DICEMBRE 2011

Prescrizione del reato di maltrattamenti e violenza in famiglia: quale è il Tempus commissi delicti?


Cassazione Penale, sez. VI, 28 ottobre 2011, n. 39228

Prescrizione del reato di maltrattamenti e violenza in famiglia: quale è il Tempus commissi delicti?Nel caso sottoposto all´attenzione della Suprema Corte, il ricorrente, condannato per il reato di cui all´art. 572 c.p., sosteneva che la prescrizione dovesse coprire, e quindi vanificare anche storicamente, le condotte concretizzatesi prima dell´agosto 2003, prescindendo dalla loro eventuale autonoma rilevanza penale, sicché le condotte successive andavano valutate nella loro assoluta ed esclusiva storicità, senza tener conto alcuno della pregressa vicenda. La corte ha rigettato il ricorso sostenendo che “il delitto di maltrattamenti è, come ogni reato abituale, "reato di durata", sicché mutua la disciplina della prescrizione da quella prevista per i reati permanenti: per questo, per i reati abituali "il decorso del termine di prescrizione avviene dal giorno dell´ultima condotta tenuta (la quale chiude il periodo consumativo iniziatosi con la condotta che, insieme alle precedenti, forma la serie minima di rilevanza"). Fatti/condotte che, insieme tra loro, costituiscono il maltrattamento, possono singolarmente avere pure autonoma rilevanza penale, costituendo così ipotesi di reati concorrenti. Quando tali condotte, di autonoma concorrente rilevanza penale, risultano consumate in un periodo temporale antecedente a quello di prescrizione del singolo reato (concorrente), cessano di avere rilevanza penale quanto a tale titolo autonomo (concorrente), ma non vengono affatto cancellate o dissolte, nella loro storicità, da tale prescrizione, mantenendo quindi piena rilevanza in relazione al diverso ed autonomo titolo costituito dal delitto di maltrattamenti, per il quale la prescrizione, appunto, non decorre se non dall´ultima condotta idonea a suffragare/integrare una componente di tale fattispecie. In altre parole, e per mutuare la felice locuzione della richiamata dottrina, quando alcuna condotta costituisce anche autonomo reato, altro dall´art. 572 c.p., la prescrizione del primo non determina affatto una interruzione fattuale tale da determinare ed imporre la decorrenza di una nuova "serie minima di rilevanza", quanto al diverso reato di maltrattamenti, con le conseguenze propugnate dal ricorrente”.

A cura dell´avv. Annalisa Cancellaro

SENTENZA INTEGRALE IN OSSERVATORIO GIURIDICO