
Prescrizione del reato di maltrattamenti e violenza in famiglia: quale è il Tempus commissi delicti?
Cassazione Penale, sez. VI, 28 ottobre 2011, n. 39228
Nel caso sottoposto all´attenzione della Suprema Corte, il
ricorrente, condannato per il reato di cui all´art. 572 c.p.,
sosteneva che la prescrizione dovesse coprire, e quindi
vanificare anche storicamente, le condotte
concretizzatesi prima dell´agosto 2003, prescindendo
dalla loro eventuale autonoma rilevanza penale, sicché le
condotte successive andavano valutate nella loro
assoluta ed esclusiva storicità, senza tener conto alcuno
della pregressa vicenda. La corte ha rigettato il ricorso
sostenendo che “il delitto di maltrattamenti è, come ogni
reato abituale, "reato di durata", sicché mutua la
disciplina della prescrizione da quella prevista per i reati
permanenti: per questo, per i reati abituali "il decorso del
termine di prescrizione avviene dal giorno dell´ultima
condotta tenuta (la quale chiude il periodo consumativo
iniziatosi con la condotta che, insieme alle precedenti,
forma la serie minima di rilevanza"). Fatti/condotte che,
insieme tra loro, costituiscono il maltrattamento, possono
singolarmente avere pure autonoma rilevanza penale,
costituendo così ipotesi di reati concorrenti. Quando tali
condotte, di autonoma concorrente rilevanza penale,
risultano consumate in un periodo temporale antecedente
a quello di prescrizione del singolo reato (concorrente),
cessano di avere rilevanza penale quanto a tale titolo
autonomo (concorrente), ma non vengono affatto
cancellate o dissolte, nella loro storicità, da tale
prescrizione, mantenendo quindi piena rilevanza in
relazione al diverso ed autonomo titolo costituito dal
delitto di maltrattamenti, per il quale la prescrizione,
appunto, non decorre se non dall´ultima condotta idonea
a suffragare/integrare una componente di tale
fattispecie. In altre parole, e per mutuare la felice
locuzione della richiamata dottrina, quando alcuna
condotta costituisce anche autonomo reato, altro dall´art.
572 c.p., la prescrizione del primo non determina affatto
una interruzione fattuale tale da determinare ed imporre
la decorrenza di una nuova "serie minima di rilevanza",
quanto al diverso reato di maltrattamenti, con le
conseguenze propugnate dal ricorrente”.
A cura
dell´avv. Annalisa Cancellaro
SENTENZA INTEGRALE IN
OSSERVATORIO GIURIDICO

