MARTEDÌ 29 NOVEMBRE 2011

Permesso di soggiorno concesso se lo straniero convive con nipote minorenne.


Cassazione Civile, sez. I, 23 settembre 2011, n. 19646.


Il permesso di soggiorno per motivi familiari è disciplinato dal d.lgs. 286/98 (art. 28) dal d.lgs 5/07 e d.lgs 160/08, nonchè dalla circolare del Ministero dell´interno del 28 marzo 2008. Nel caso in esame, il Ministero dell´interno ha presentato ricorso avverso il decreto della corte d´appello di Perugia che aveva confermato il decreto del tribunale di Spoleto che aveva annullato il rifiuto di permesso di soggiorno per motivi familiari emesso dal Questore di Perugia(rifiuto emesso sul rilievo dell´irrilevanza della convivenza con una nipote italiana, ma minore di età e pertanto non in grado di esprimere un´idonea volontà). La Suprema Corte dopo aver affermato che la questione relativa al rilievo della volontà del minore italiano ai fini di ritenere sussistente il requisito della convivenza con il parente straniero entro il quarto grado (che, da un lato, impedisce L´espulsione ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19 e, dall´altro, attribuisce al familiare straniero il diritto al permesso di soggiorno ai sensi del D.P.R. n. 394 del 1999, art. 28) è stata già esaminata nelle precedenti sentenze nn. 15246 del 2006 e 567 del 2010, ha rigettato il ricorso ritenendo applicabile l´art. 19, 2° comma, lettera c) del d.lgs. n. 286 del 1998, nel testo anteriore alla modifica introdotta dalla legge n. 94 del 2009, in quanto “nella specie la volontà di instaurare e mantenere la convivenza con il parente straniero è stata manifestata non solo dal minore ma anche da entrambi i genitori”.

A cura dell´avv. Annalisa Cancellaro