
Permesso di soggiorno concesso se lo straniero convive con nipote minorenne.
Cassazione Civile, sez. I, 23 settembre 2011, n. 19646.
Il permesso di soggiorno per motivi familiari è
disciplinato dal d.lgs. 286/98 (art. 28) dal d.lgs 5/07 e
d.lgs 160/08, nonchè dalla circolare del Ministero
dell´interno del 28 marzo 2008.
Nel caso in esame, il Ministero dell´interno ha presentato
ricorso avverso il decreto della corte d´appello di Perugia
che aveva confermato il decreto del tribunale di Spoleto
che aveva annullato il rifiuto di permesso di soggiorno
per motivi familiari emesso dal Questore di
Perugia(rifiuto emesso sul rilievo dell´irrilevanza della
convivenza con una nipote italiana, ma minore di età e
pertanto non in grado di esprimere un´idonea volontà).
La Suprema Corte dopo aver affermato che la questione
relativa al rilievo della volontà del minore italiano ai fini
di ritenere sussistente il requisito della convivenza con il
parente straniero entro il quarto grado (che, da un lato,
impedisce L´espulsione ai sensi del D.Lgs. n. 286 del
1998, art. 19 e, dall´altro, attribuisce al familiare
straniero il diritto al permesso di soggiorno ai sensi del
D.P.R. n. 394 del 1999, art. 28) è stata già esaminata
nelle precedenti sentenze nn. 15246 del 2006 e 567 del
2010, ha rigettato il ricorso ritenendo applicabile l´art.
19, 2° comma, lettera c) del d.lgs. n. 286 del 1998, nel
testo anteriore alla modifica introdotta dalla legge n. 94
del 2009, in quanto “nella specie la volontà di instaurare
e mantenere la convivenza con il parente straniero è
stata manifestata non solo dal minore ma anche da
entrambi i genitori”.
A cura dell´avv. Annalisa Cancellaro

