
Per evitare che sia pronunciato il provvedimento di adottabilità di un minore i parenti prossimi, in particolare i nonni, hanno diritto all´affidamento del minore?
Il caso
Il Tribunale per i Minorenni di Roma con decreto
disponeva l´apertura di un procedimento per la
dichiarazione di adottabilità dei minori Tizio e Caio.
Al termine della fase istruttoria (relazioni dei Servizi
Sociali, due CTU, etc) e considerate le istanze per
l´affidamento dei minori da parte di vari parenti, il
Tribunale pronunciava l´adottabilità degli stessi.
I parenti dei minori - nonna paterna, zia paterna, zio
paterno, padre – proponevano appello avverso il
suddetto decreto di adottabilità, riuniti in un unico
procedimento, il quale veniva rigettato dal giudice di
secondo grado.
Pertanto, gli appellanti proponevano ricorso in
Cassazione eccependo, per quanto qui d´interesse, la
violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 8, 15 della
Legge n. 184 del 1983 nonchè dell´art 30, Cost..
In particolare, i ricorrenti contestavano l´insussistenza
dell´abbandono e la non rilevanza che il giudice aveva
attribuito alla disponibilità dei parenti ad accogliere i
minori.
La Suprema Corte ha sottolineato l´adeguata e
abbondante motivazione che la sentenza impugnata
offriva nel descrivere lo stato di abbandono in cui
versavano i minori “sporchi, affamati ed infermi quando
si trovavano presso la madre” e soggetti a violenze e
maltrattamenti da parte del padre, nei confronti del quale
era in atto un procedimento penale per violenza sessuale
e maltrattamenti. Le risultanze istruttorie dunque non
lasciavano dubbi circa la sussistenza dello stato di
abbandono dei minori.
Con riferimento, invece, alla presunta non rilevanza che
il giudice di secondo grado ha attribuito alle istanze di
affidamento avanzate dai parenti ed, in particolare, dalla
nonna, la Suprema Corteha espresso l´opinione pacifica
in giurisprudenza secondo la quale (per tutte Cass. Civile
n. 18219 del 2009) “non è sufficiente una mera
disponibilità dei parenti (ivi compresi i nonni) a farsi
carico dei minori, dovendo comunque sussistere un
rapporto sottostante di familiarità ed accudimento,
ovvero, al limite, un tentativo di contrastare la condizione
di degrado dei minori, con interventi sostitutivi dei
genitori od eventualmente con denunce alle autorità di
controllo”
Per tali motivi, la Corte di Cassazione accoglie il ricorso.

