
Nella chat pedofila la presenza del moderatore non esclude la responsabilità di chi invia le foto shock
Cassazione penale, sentenza n. 30654 del 2.8.2011
Pone in essere la condotta di divulgazione prevista e punita
dal terzo comma dell´articolo 600 del codice penale l
´agente
che, nell´ambito di un gruppo di discussione operante in
Internet, invii immagini pornografiche riguardanti minori
attraverso messaggi di posta elettronica depositati in
appositi server "Nntp" che si rendono disponibili soltanto
dopo essere stati visionati dal moderatore del forum: deve
infatti essere escluso che si configuri in tal caso la
fattispecie più lieve di cessione di cui al quarto comma
dell´articolo 600 ter c.p., dal momento che l´attività
compiuta
in relazione alle immagini pedo pornografiche non rientra
nell´ambito della connessione privata, stante la messa a
disposizione di un numero determinato di utenti, e che la
presenza del moderatore del forum risulta del tutto
irrilevante, non escludendo affatto al responsabilità
dell´agente, ma potendo semmai ipotizzarsi il suo concorso
con quest´ultimo.
Un ulteriore approfondimento sulla tematica pedofilia è espresso
nell´articolo Togliamo le foto di
bambini su Facebook, dell´avvocato Arena

