GIOVEDĚ 15 DICEMBRE 2011

Nella chat pedofila la presenza del moderatore non esclude la responsabilità di chi invia le foto shock


Cassazione penale, sentenza n. 30654 del 2.8.2011

Nella chat pedofila la presenza del moderatore non esclude la responsabilità di chi invia le foto shockPone in essere la condotta di divulgazione prevista e punita dal terzo comma dell´articolo 600 del codice penale l ´agente che, nell´ambito di un gruppo di discussione operante in Internet, invii immagini pornografiche riguardanti minori attraverso messaggi di posta elettronica depositati in appositi server "Nntp" che si rendono disponibili soltanto dopo essere stati visionati dal moderatore del forum: deve infatti essere escluso che si configuri in tal caso la fattispecie più lieve di cessione di cui al quarto comma dell´articolo 600 ter c.p., dal momento che l´attività compiuta in relazione alle immagini pedo pornografiche non rientra nell´ambito della connessione privata, stante la messa a disposizione di un numero determinato di utenti, e che la presenza del moderatore del forum risulta del tutto irrilevante, non escludendo affatto al responsabilità dell´agente, ma potendo semmai ipotizzarsi il suo concorso con quest´ultimo. Un ulteriore approfondimento sulla tematica pedofilia è espresso nell´articolo Togliamo le foto di bambini su Facebook, dell´avvocato Arena