MARTEDÌ 6 DICEMBRE 2011

Mancata esecuzione dolosa del provvedimento di affidamento dei figli (articolo 388, II comma, codice penale).


Cassazione penale, sezione IV, sentenza n. 35599 del 30.09.2011.


In tema di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice civile concernente l´affidamento dei figli minori, per dimostrare l´elemento psicologico occorre stabilire se il genitore affidatario, nell´impedire al genitore non affidatario il diritto di visita, sia stato eventualmente mosso dalla necessità di tutelare l´interesse morale e ,materiale del minore medesimo. Ne consegue la volontà cosciente del genitore imputato di eludere l´esecuzione di un provvedimento del giudice civile allorché non trovi fondamento alcuno la giustificazione addotta circa lo stato di salute del figlio.