
La sottrazione internazionale di figli minori.
Quando il genitore straniero porta i figli all´estero senza consenso.
Con l´aumentare dei matrimoni tra coniugi di diversa
nazionalità, aumenta di pari passo la casistica di quei
genitori stranieri che, in costanza di conflittualità
familiare o di separazione, prendono con sé i figli minori
e li portano all´estero senza il consenso del genitore
italiano.
In questi casi è fondamentale la tempestività
dell´intervento del genitore italiano cui sono stati sottratti
i figli minori, anche in quei casi in cui, in costanza di
separazione, egli non dovesse essere il genitore
affidatario. Infatti, andrebbe subito segnalata la indebita
sottrazione dei minori alla Autorità Centrale Italiana
presso il Dipartimento di Giustizia Minorile.
A tale Autorità va inoltrata la domanda secondo una modulistica che la stessa Autorità provvederà a inviare al diretto interessato. Una copia della modulistica va trasmessa al
Tribunale per i Minorenni competente, al fine di aprire un
fascicolo e di radicare subito la competenza in Italia,
prevenendo azioni simili da parte del genitore scappato
all´estero con i figli.
Certo, quando il genitore straniero è già all´estero la cosa
diventa molto complicata e per tale ragione va subito
interessata la delegazione diplomatica italiana più
prossima al luogo ove si presume il genitore straniero
abbia portato con sé i figli minori. Un nota positiva è che
il paese straniero abbia anch´esso, come l´Italia, ratificato
con convenzione de L´Aja, che regola la sottrazione
internazionale di figli minori.
L´ideale, in caso di avvisaglie di un evento del genere,
quali per esempio minacce da parte del genitore
straniero di espatriare coi figli minori, sarebbe allertare
l´Ufficio Minori presso la Questura, comunicando il proprio
dissenso all´espatrio dei figli e chiedendo che tale istanza
sia resa nota alle liste di frontiera, in modo da bloccare la
cosa sul nascere.
Può verificarsi anche il caso contrario, ovvero del
genitore italiano che porti con sé in Italia, dall´estero, il
figlio minore, allontanandolo dal genitore straniero che
rimane nel suo Paese d´origine. In tal caso l´unica
possibilità per il genitore italiano di non incorrere in
sanzioni è quella dimostrare che il minore, in quel Paese,
non avrebbe potuto aspirare a un sano sviluppo psico-
ficiso per situazioni soggettive (incapacità genitoriale o
educativa del genitore straniero o di taluno dei parenti
stranieri) oppure oggettive (conflitto armato, carenza di
strutture sanitarie e scolastiche, epidemie).
a cura
dell´avv. Massimiliano Arena
Direttore Rivista di Diritto
Minorile
Articoli correlati: leggasi nella sezione
approfondimento lo studio condotto sulla sottrazione internazionale dei minori dell´avv. Annalisa Cancellaro.

