
La Kafalah di diritto islamico legittima il rilascio del visto di ingresso per ricongiungimento familiare
Corte di Appello di Venezia, decreto del 9 Febbraio 2011
Con questo provvedimento, ribadito che la Kafalah di diritto
islamico non è contraria all´ordine pubblico intermo e
internazionale, viene accolto il reclamo contro il diniego del
visto di ingresso per ricongiungimento familiare. Si rileva
infatti che il Marocco ha regolato l´istituto della Kafalah con
procedura giudiziaria ovvero con un sistema di omologazioni
e autorizzazioni giudiziarie idonee ad assicurarne la funzione
istituzionale di protezione del fanciullo, riconosciuta anche
all´art. 20 della Convenzione di New York del 1989. Tale
decisione disattende l´orientamento della Corte di
Cassazione (sentenza n. 4868 del 1^/3/2010) secondo cui
la situazione di minore affidato, alla stregua di norme della
legislazione del Marocco a cittadini italiani non può essere
assimilata all´istituto dell´adozione internazionale ed è
inidonea pertanto ad individuare i familiari che hanno diritto
a ricongiungersi con cittadini UE in base agli artt. 2 e 3 del
D. Leg. 30/2007.

