LUNEDÌ 21 NOVEMBRE 2011

La convivenza more uxorio presso la casa coniugale non può costituire giustificato motivo per disporre la domiciliazione della figlia minore presso il padre.


Corte di Appello di Ancona, decreto del 22 Giugno 2011.


E´ palesemente incongrua la disposizione con cui il Presidente del Tribunale, in sede di separazione giudiziale con addebito, nei provvedimenti emessi ex art. 708 CPC, stabilisca di domiciliare la figlia minore con il padre, ordinando che la madre debba abbandonare la casa coniugale, se dalle risultanze processuali di cognizione sommaria della fase la decisione appare non motivata, priva di plausibile giustificazione, gratuitamente punitiva nei confronti della reclamante e anzi tale da stravolgere le abitudini di vita della figlia minore e l´esigenza (legata anche dalla tenera età) di avere un rapporto più stretto con la madre (nel caso di specie la moglie, in sede di udienza presidenziale, aveva confermato di intrattenere una convivenza more uxorio presso la casa coniugale, dove era rimasta a vivere con la figlia minore per oltre un anno dopo che il marito, in precedenza, aveva abbandonato il domicilio familiare).

Avv. Olga Anastasi