
La convivenza more uxorio presso la casa coniugale non può costituire giustificato motivo per disporre la domiciliazione della figlia minore presso il padre.
Corte di Appello di Ancona, decreto del 22 Giugno 2011.
E´ palesemente incongrua la disposizione con cui il
Presidente del Tribunale, in sede di separazione giudiziale
con addebito, nei provvedimenti emessi ex art. 708 CPC,
stabilisca di domiciliare la figlia minore con il padre,
ordinando che la madre debba abbandonare la casa
coniugale, se dalle risultanze processuali di cognizione
sommaria della fase la decisione appare non motivata, priva
di plausibile giustificazione, gratuitamente punitiva nei
confronti della reclamante e anzi tale da stravolgere le
abitudini di vita della figlia minore e l´esigenza (legata anche
dalla tenera età) di avere un rapporto più stretto con la
madre (nel caso di specie la moglie, in sede di udienza
presidenziale, aveva confermato di intrattenere una
convivenza more uxorio presso la casa coniugale, dove era
rimasta a vivere con la figlia minore per oltre un anno dopo
che il marito, in precedenza, aveva abbandonato il domicilio
familiare).
Avv. Olga Anastasi

