
La condotta della madre che sia iperprotettiva e ostacoli la relazione con i coetanei e con il padre equivale a maltrattamenti.
L´eccesso di protezione che ha come conseguenza
l´isolamento del bambino dal contesto sociale fa scattare
il reato di maltrattamenti in famiglia. La Cassazione, con
la sentenza 36503, ha confermato la condanna a carico
di un nonno e di una madre che, iperprotettivi verso il
minore gli avevano impedito di frequentare i coetanei,
cancellato la figura paterna e fatto frequentare
saltuariamente la scuola. Combinazione di
comportamenti che avevano avuto l´effetto di
danneggiare il bambino che era arrivato ad avere
disturbi deambulatori. Un "eccesso di accudienza", come
lo definisce la Cassazione, che non trova giustificazioni.
Inutili i tentativi della difesa dei ricorrenti di negare la
sussistenza del reato di maltrattamento in famiglia.
Secondo la difesa, mancavano, infatti, gli elementi
costitutivi, rappresentati sia dalla volontà di danneggiare
sia dalla violenza fisica oltre alla mancata percezione del
minore di essere maltrattato. Considerazioni che la
Cassazione respinge, affermando l´estensibilità del reato
a condotte in grado di ritardare gravemente lo sviluppo
psicologico e relazionale (con i coetanei e con il padre)
del bambino. Danni che possono essere assimilati alla
violenza fisica a prescindere dalla consapevolezza della
vittima di subirla.

