MARTEDĚ 11 OTTOBRE 2011

La condotta della madre che sia iperprotettiva e ostacoli la relazione con i coetanei e con il padre equivale a maltrattamenti.


La condotta della madre che sia iperprotettiva e ostacoli la relazione con i coetanei e con il padre equivale a maltrattamenti.L´eccesso di protezione che ha come conseguenza l´isolamento del bambino dal contesto sociale fa scattare il reato di maltrattamenti in famiglia. La Cassazione, con la sentenza 36503, ha confermato la condanna a carico di un nonno e di una madre che, iperprotettivi verso il minore gli avevano impedito di frequentare i coetanei, cancellato la figura paterna e fatto frequentare saltuariamente la scuola. Combinazione di comportamenti che avevano avuto l´effetto di danneggiare il bambino che era arrivato ad avere disturbi deambulatori. Un "eccesso di accudienza", come lo definisce la Cassazione, che non trova giustificazioni. Inutili i tentativi della difesa dei ricorrenti di negare la sussistenza del reato di maltrattamento in famiglia. Secondo la difesa, mancavano, infatti, gli elementi costitutivi, rappresentati sia dalla volontà di danneggiare sia dalla violenza fisica oltre alla mancata percezione del minore di essere maltrattato. Considerazioni che la Cassazione respinge, affermando l´estensibilità del reato a condotte in grado di ritardare gravemente lo sviluppo psicologico e relazionale (con i coetanei e con il padre) del bambino. Danni che possono essere assimilati alla violenza fisica a prescindere dalla consapevolezza della vittima di subirla.