
La competenza in materia di potestà genitoriale e sulle modalità del suo esercizio spetta al tribunale per i minorenni del luogo di abituale dimora del minore.
Cassazione civile, sez. I, 11 ottobre 2011, n. 20928.
Ancora una volta la Corte si esprime sulla competenza in
ordine ai provvedimenti diretti ad intervenire sulla potestà
genitoriale e sulle modalità del suo esercizio secondo le
previsioni dell´art. 330 segg. c.c. stabilendo che spetta al
tribunale per i minorenni del luogo di abituale dimora del
minore stesso alla data della domanda o, in ipotesi di
procedimento iniziato d´ufficio, alla data di inizio del
procedimento stesso. Si è ribadito, inoltre, che il principio
della perpetuatio iurisdictionis è applicabile anche ai
procedimenti di decadenza dalla potestà parentale e prevale
su quello cd. della "prossimità" (secondo cui territorialmente
competente è il giudice del luogo in cui il minore
abitualmente vive o si trova di fatto), per imprescindibili
esigenze di certezza e di garanzia di effettività della tutela
giurisdizionale, ogni qual volta il provvedimento in relazione
al quale deve individuarsi il giudice competente sia il
medesimo di cui all´istanza introduttiva.
Avv. Anna Lucia
Celentano
SENTENZA INTEGRALE IN OSSERVATORIO
GIURIDICO

