
L´indennità di frequenza spetta ai minori stranieri invalidi regolarmente soggiornanti e non solo a quelli titolari di carta di soggiorno
Corte costituzionale n. 285/2009
La Corte Costituzionale è stata chiamata con questa
ordinanza ad esprimersi sulla questione di legittimità
costituzionale dell´art. 80, comma 19, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, nella parte in cui condiziona il
diritto dello straniero legalmente soggiornante nel
territorio nazionale alla fruizione dell´assegno sociale e
delle altre provvidenze economiche che costituiscono
diritti soggettivi in base alla legislazione vigente in
materia di servizi sociali – nella specie, l´indennità di
frequenza, di cui alla legge n. 289 del 1990 e l´assegno di
accompagnamento, di cui all´art. 1 della legge n. 18 del
1980 – al requisito della titolarità della carta di soggiorno,
e, quindi, alla legale presenza sul territorio dello Stato da
almeno cinque anni.
L´indennità di frequenza, istituita dalla Legge 11 ottobre
1990, n. 289, è una provvidenza a favore dei minorenni
riconosciuti invalidi dalle apposite commissioni. Si tratta
di minori "con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni
proprie dell´età" (L. 289/90) o minori " con perdita uditiva
superiore a 60 decibel nell´orecchio migliore”. Tale
indennità è incompatibile con qualsiasi forma di ricovero
e non è concessa ai minori che già beneficiano
dell´indennità di accompagnamento di cui alla legge n.
406/1968, alla legge n. 18/1980, alla legge n. 508/1988,
nonché ai minori beneficiari delle speciali indennità in
favore dei ciechi civili parziali o dell´indennità di
comunicazione in favore dei sordi perlinguali. In tali casi
l´interessato può optare per il trattamento più favorevole.
La Corte, riaffermando i principi già enunciati con le
ordinanze n. 306/2008 e n. 11/2009, ha esteso a tutti gli
stranieri extracomunitari regolarmente soggiornanti,
anche l´indennità di frequenza prevista dalla legge 11
ottobre 1990, n. 289 a favore dei minori che presentano
difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni
proprie della loro età. L´entrata in vigore in data 14
giugno 2009, per l´Italia, della Convenzione delle Nazioni
Unite sui diritti delle persone con disabilità, siglata a New
York il 13 dicembre 2006 e ratificata con la legge 3
marzo 2009, n. 18, ha evidenziato maggiormente
l´interesse pregnante della tutela dei diritti del minore,
soprattutto con disabilità, richiamando il principio
secondo cui le prestazioni assistenziali che
presuppongono gravi infermità mirano a realizzare il
diritto alla salute quale diritto umano fondamentale.
Avv. Anna Lucia Celentano
ORDINANZA INTEGRALE IN
OSSERVATORIO GIURIDICO

