LUNEDÌ 21 NOVEMBRE 2011

Il timore dell´´indole violenta del marito non esclude la responsabilità della madre che abbandona i figli.


Cassazione penale, VI sezione, 16 marzo 2011, n. 10725.


Con questa sentenza si è espressa la sesta sezione penale della Corte di Cassazione relativamente al reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare previsto e punito dall'art. 570 c.p.. La condotta della madre che, per quattro anni, non contatta i propri figli ed abbandona il domicilio domestico integra il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare. Il timore dell'indole violenta del marito non è di per sé causa sufficiente ad escluderne la responsabilità penale.

Avv. Anna Lucia Celentano.

SENTENZA INTEGRALE IN OSSERVATORIO GIURIDICO