VENERDÌ 18 NOVEMBRE 2011

Il padre operaio è tenuto a mantenere solo il figlio minorenne se la madre è libero professionista e titolare di quote sociali .


Corte di Appello di Ancona, decreto del 4 Agosto 2011.


Con riferimento alla determinazione dell´assegno di mantenimento a favore del figlio minore e della mancata previsione di assegno a favore della moglie, effettuata dal Presidente del Tribunale con i provvedimenti presidenziali in sede di separazione, la cognizione del reclamo in Corte d´Appello investe profili di illegittimità o incongruità che siano a prima vista manifesti ed evidenti in base alla obiettività di quanto risulta allo stato degli atti. Ne discende che, evincendosi dalla documentazione e dalle emergenze processuali della fase sommaria solo un´ apparente disparità reddituale tra il marito, operaio, e la moglie, libero professionista e titolare di quote sociali di impresa edile, la mancata statuizione di assegno di mantenimento a favore di quest´ultima e un assegno mensile quale contributo per il figlio minore di € 300,00 a carico del padre non convivente, non costituiscono motivo di riforma del provvedimento impugnato.

Avv. Olga Anastasi