
Il padre operaio è tenuto a mantenere solo il figlio minorenne se la madre è libero professionista e titolare di quote sociali .
Corte di Appello di Ancona, decreto del 4 Agosto 2011.
Con riferimento alla determinazione dell´assegno di
mantenimento a favore del figlio minore e della mancata
previsione di assegno a favore della moglie, effettuata
dal Presidente del Tribunale con i provvedimenti
presidenziali in sede di separazione, la cognizione del
reclamo in Corte d´Appello investe profili di illegittimità o
incongruità che siano a prima vista manifesti ed evidenti
in base alla obiettività di quanto risulta allo stato degli
atti. Ne discende che, evincendosi dalla documentazione
e dalle emergenze processuali della fase sommaria solo
un´ apparente disparità reddituale tra il marito, operaio, e
la moglie, libero professionista e titolare di quote sociali
di impresa edile, la mancata statuizione di assegno di
mantenimento a favore di quest´ultima e un assegno
mensile quale contributo per il figlio minore di € 300,00 a
carico del padre non convivente, non costituiscono
motivo di riforma del provvedimento impugnato.
Avv.
Olga Anastasi

