
Deve sussistere un valido rapporto affettivo tra il minore e il richiedente nell´adozione in casi particolari
Cassazione civile, sez. I, sentenza 19 ottobre 2011 n. 21651.
L´adozione, anche quella in casi particolari, di cui all´art.
44 legge n. 184 del 1983, ha lo scopo di inserire il minore
in un contesto idoneo al suo armonico sviluppo e
crescita, nonché di consentire la realizzazione del
preminente interesse del minore che è quello di
permettere al bambino l´inserimento in un contesto
familiare il quale, accogliendolo al suo interno,
contribuisca ad un sereno ed equilibrato sviluppo della
sua personalità. Dunque, non basta che il coniuge del
genitore presenti domanda, pur consentendo i genitori
del minore (e il minore stesso ultraquattordicenne), ma è
necessario che tra il richiedente e il minore stesso
sussista effettivamente un valido rapporto affettivo.
Emerge che, di regola, l´adozione del figlio del coniuge
presuppone convivenza comune, armonia, affetto tra i
coniugi, e dovrebbe tendenzialmente escludersi quando
la comunione di vita tra essi sia venuta meno. E tuttavia
la valutazione va fatta alla stregua dell´interesse del
minore, da valutare in relazione alla specifica fattispecie.
Avv. Anna Lucia Celentano
SENTENZA INTEGRALE
NELLA SEZIONE OSSERVATORIO GIURIDICO

