MARTEDÌ 13 DICEMBRE 2011

Deve sussistere un valido rapporto affettivo tra il minore e il richiedente nell´adozione in casi particolari


Cassazione civile, sez. I, sentenza 19 ottobre 2011 n. 21651.

Deve sussistere un valido rapporto affettivo tra il minore e il richiedente nell´adozione in casi particolariL´adozione, anche quella in casi particolari, di cui all´art. 44 legge n. 184 del 1983, ha lo scopo di inserire il minore in un contesto idoneo al suo armonico sviluppo e crescita, nonché di consentire la realizzazione del preminente interesse del minore che è quello di permettere al bambino l´inserimento in un contesto familiare il quale, accogliendolo al suo interno, contribuisca ad un sereno ed equilibrato sviluppo della sua personalità. Dunque, non basta che il coniuge del genitore presenti domanda, pur consentendo i genitori del minore (e il minore stesso ultraquattordicenne), ma è necessario che tra il richiedente e il minore stesso sussista effettivamente un valido rapporto affettivo. Emerge che, di regola, l´adozione del figlio del coniuge presuppone convivenza comune, armonia, affetto tra i coniugi, e dovrebbe tendenzialmente escludersi quando la comunione di vita tra essi sia venuta meno. E tuttavia la valutazione va fatta alla stregua dell´interesse del minore, da valutare in relazione alla specifica fattispecie.

Avv. Anna Lucia Celentano

SENTENZA INTEGRALE NELLA SEZIONE OSSERVATORIO GIURIDICO