
Concorso di reato per la moglie che non si oppone alla violenza sul minore.
Così ha stabilito la Corte di Cassazione: se la moglie, pur
avendo l´obbligo di impedire l´evento, non si oppone alle
violenze sessuali perpetrate dal marito ai danni di
soggetti minori si profila il concorso di reato e non la
mera connivenza.
In questa sentenza, inoltre, viene fatto rilevare che,
“quando il minorenne non fa semplicemente da
spettatore, ma egli stesso è destinatario delle attenzioni
dell´agente, e cioè subisce gli atti sessuali, non si può più
ipotizzare il delitto di "corruzione di minorenne", ma la
diversa figura criminosa prevista dall´art. 609 bis o
quater c.p.; e che il principio deve valere anche nella
ipotesi in cui la violenza sessuale si diriga
contemporaneamente verso più vittime, facendo difetto
la finalità di farle assistere ciascuna alle violenze subite
dalle altre”.
E´configurabile il concorso formale tra il delitto di
maltrattamenti in famiglia e quello di violenza sessuale
quando la condotta integrante il reato di cui all´art. 572
c.p. non si esaurisca negli episodi di violenza sessuale,
ma s´inserisca in una serie d´atti vessatori e percosse
tipici della condotta di maltrattamenti.
Avv. Anna Lucia
Celentano
SENTENZA INTEGRALE IN OSSERVATORIO
GIURIDICO

