
Azione di disconoscimento della paternità: termine sospeso anche per soggetto che si trova in condizione di grave e abituale infermità di mente.
Corte Costituzionale, sentenza n. 322 del 25.11.2011
Nel caso sottoposto all´attenzione della Corte
Costituzionale, il ricorrente lamentava che il disposto di
cui all´art. 245 c.c. violava i principi di cui agli artt. 3 e
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della carta costituzionale poiché poneva “l´incapace
naturale nella medesima condizione del soggetto
pienamente capace di intendere e di volere e di acquisire
conseguentemente piena consapevolezza dei fatti che
fondano l´azione”.
I giudici della Consulta hanno riconosciuto la fondatezza
del ricorso affermando che effettivamente la norma
parifica il soggetto capace a quello incapace di fatto
creando, conseguentemente, in´irragionevole disparità
di
trattamento in danno degli individui che si trovano in
condizioni di abituale e grave infermità di mente, sia essa
accertata o meno con provvedimento di interdizione.
La tutela disciplinata dal codice civile non si ancora alla
perdita della capacità di agire in senso soltanto formale,
proclamata dal riconoscimento dello status di interdetto,
ma deve essere riconosciuta in ogni ipotesi ove, di fatto,
sussiste una condizione di menomazione del soggetto, di
natura intellettiva e volitiva.
Per detti motivi la Corte Costituzionale ha dichiarato
costituzionalmente illegittimo l´articolo 245 del codice
civile, nella parte in cui non prevede che la decorrenza
del termine di cui all´articolo 244 del medesimo codice,
non suscettibile di interpretazione analogica, risulti
sospesa pure verso il soggetto, non formalmente
interdetto, che si trovi in condizione di grave ed abituale
infermità di mente, e fin quando persista detta
incapacità.
A cura dell´avv. Annalisa Cancellaro
SENTENZA INTEGRALE IN OSSERVATORIO GIURIDICO
Argomento correlato al presente è la decadenza della potestà: una sezione è dedicata all´interno del sito.

