LUNEDÌ 12 DICEMBRE 2011

Azione di disconoscimento della paternità: termine sospeso anche per soggetto che si trova in condizione di grave e abituale infermità di mente.


Corte Costituzionale, sentenza n. 322 del 25.11.2011

Azione di disconoscimento della paternità: termine sospeso anche per soggetto che si trova in condizione di grave e abituale infermità di mente.Nel caso sottoposto all´attenzione della Corte Costituzionale, il ricorrente lamentava che il disposto di cui all´art. 245 c.c. violava i principi di cui agli artt. 3 e 24 della carta costituzionale poiché poneva “l´incapace naturale nella medesima condizione del soggetto pienamente capace di intendere e di volere e di acquisire conseguentemente piena consapevolezza dei fatti che fondano l´azione”. I giudici della Consulta hanno riconosciuto la fondatezza del ricorso affermando che effettivamente la norma parifica il soggetto capace a quello incapace di fatto creando, conseguentemente, in´irragionevole disparità di trattamento in danno degli individui che si trovano in condizioni di abituale e grave infermità di mente, sia essa accertata o meno con provvedimento di interdizione. La tutela disciplinata dal codice civile non si ancora alla perdita della capacità di agire in senso soltanto formale, proclamata dal riconoscimento dello status di interdetto, ma deve essere riconosciuta in ogni ipotesi ove, di fatto, sussiste una condizione di menomazione del soggetto, di natura intellettiva e volitiva. Per detti motivi la Corte Costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l´articolo 245 del codice civile, nella parte in cui non prevede che la decorrenza del termine di cui all´articolo 244 del medesimo codice, non suscettibile di interpretazione analogica, risulti sospesa pure verso il soggetto, non formalmente interdetto, che si trovi in condizione di grave ed abituale infermità di mente, e fin quando persista detta incapacità.

A cura dell´avv. Annalisa Cancellaro

SENTENZA INTEGRALE IN OSSERVATORIO GIURIDICO
Argomento correlato al presente è la decadenza della potestà: una sezione è dedicata all´interno del sito.