
Anche un termine poco offensivo, come "scioccarellino", se diretto nei confronti di un minore, integra il delitto di ingiuria, ex art. 594 c.p.
E´ quanto ha stabilito la Cassazione penale, sez. V, sentenza 24 ottobre 2010, n. 38297
Anche un termine poco offensivo, come "scioccarellino",
se diretto nei confronti di un minore, integra il delitto di
ingiuria, ex art. 594 c.p. E´ quanto ha stabilito la Quinta
Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la
sentenza 24 ottobre 2010, n. 38297.
La vicenda vedeva una donna rivolgere il termine in
questione ad un ragazzo, in presenza di suoi coetanei,
senza, a parere della stessa, intenzione di offenderlo o di
ledere il suo decoro posto che, per raggiungere tale
scopo, avrebbe senz´altro utilizzato una terminologia più
"forte".
In tema di tutela penale dell´onore, secondo
l´orientamento giurisprudenziale dominante,
l´accertamento del carattere ingiurioso delle parole o
delle frasi profferite implica la valutazione del contesto
nel quale sono state pronunciate. L´apprezzamento, in
concreto, della reale portata offensiva di una o più
espressioni (verbali/grafiche, gestuali ecc.) compete al
giudice del merito, ma è certo che esistono espressioni
che oggettivamente (e dunque per l´intrinseca carica di
disprezzo e dileggio che esse manifestano e/o per la
riconoscibile volontà di umiliare il destinatario) sono da
considerarsi offensive in qualsiasi contesto, tranne che
siano, riconoscibilmente, utilizzate loci causa.
In altre parole, in materia di tutela penale dell´onore, al
fine di accertare se sia stato leso il bene giuridico tutelato
dalla norma, occorre fare riferimento a un criterio di
media convenzionale in rapporto alla personalità
dell´offeso e dell´offensore, unitamente al contesto nel
quale la frase ingiuriosa sia stata esternata e alla
coscienza sociale
Principio ribadito dai giudici di legittimità, secondo i quali
la potenzialità offensiva di una determinata espressione
non può essere valutata in astratto, ma deve essere
contestualizzata ed apprezzata in concreto, in relazione
alle modalità del fatto ed a tutte le circostanze che lo
caratterizzano.
Nel caso di specie, sebbene l´epiteto in questione
apparisse, astrattamente, di debole portata offensiva,
deve però rilevarsi come nel contesto dei fatti esso fu
idoneo a manifestare un disprezzo lesivo del decoro della
persona, tanto più in quanto diretto verso un minore di
età e in presenza dei suoi coetanei.

