
Adottabilità : comprovata mancanza di capacità genitoriale per un tempo protratto ed incompatibile con l´armonico sviluppo psico-fisico del minore.
Corte di Cassazione, sezione 1 Civile, Sentenza 26 gennaio 2011, n. 1837.
L´art. 1 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (nel testo novellato dalla legge 28 marzo 2001, n. 149) attribuisce al diritto del minore di crescere nell´ambito della propria famiglia d´origine un carattere prioritario - considerandola l´ambiente più idoneo al suo armonico sviluppo psicofisico - e mira a garantire tale diritto attraverso la predisposizione di interventi diretti a rimuovere situazioni di difficoltà e di disagio familiare. Pertanto, è immune da vizi l ´accertamento dello stato di abbandono, nel caso in cui non sia sopravvenuta l´autonomia genitoriale necessaria - pur dopo i necessari e reiterati interventi dei servizi sociali e nonostante la collaborazione e l´affetto dimostrati per il minore dal genitore - e risulti impossibile prevedere il recupero delle capacità genitoriali entro tempi compatibili con la necessità del minore di uno stabile contesto familiare, con conseguente legittimo rigetto della domanda di affidamento etero-familiare, il quale ha per legge carattere solo temporaneo.

