
Abuso del processo ex art. 317 bis c.c.: applicabilità della sanzione che il soccombente deve pagare alla controparte per lite temeraria.
Tribunale Minorenni di Milano, decreto 4 marzo 2011.
Con il decreto in oggetto, il Tribunale per i Minorenni
affronta per la prima volta il problema dell´applicabilità
del 3° comma dell´art. 96 c.p.c., introdotto dalla legge n.
69 del 2009, anche al procedimento camerale non
contenzioso sulla domanda di affidamento esclusivo del
minore di cui all´art. 317 bis c.p.c.
In particolare, il Tribunale di Milano ammette
l´applicabilità anche a questo procedimento della
disposizione volta a sanzionare le ipotesi di abuso dello
strumento processuale sulla base del fatto che “nelle
procedure ex art. 317 bis c.c. non si tratta solo di
prestazioni economicamente valutabili –ad esempio la
determinazione del contributo al mantenimento della
prole minore- ma anche e soprattutto di tutela di diritti
personalissimi e costituzionalmente garantiti, come quello
alle relazioni parentali. Tali diritti ottengono una tutela
che possa dirsi effettiva solo laddove l´intervento
giurisdizionale sia particolarmente celere, del resto come
in qualsiasi procedura dell´Autorità giudiziaria minorile: il
fattore tempo toglie al minore e al suo genitore, ed al
reciproco rapporto interpersonale di cura, affetto,
costruzione dell´identità personale e familiare, “pezzi di
vita” che non consentono alcuna restituito inpristinum
poiché ciò che è andato perduto è difficilmente
recuperabile”.
avv. Annalisa Cancellaro.
SENTENZA
INTEGRALE IN OSSERVATORIO GIURIDICO.

