MERCOLEDÌ 23 NOVEMBRE 2011

Abuso del processo ex art. 317 bis c.c.: applicabilità della sanzione che il soccombente deve pagare alla controparte per lite temeraria.


Tribunale Minorenni di Milano, decreto 4 marzo 2011.


Con il decreto in oggetto, il Tribunale per i Minorenni affronta per la prima volta il problema dell´applicabilità del 3° comma dell´art. 96 c.p.c., introdotto dalla legge n. 69 del 2009, anche al procedimento camerale non contenzioso sulla domanda di affidamento esclusivo del minore di cui all´art. 317 bis c.p.c. In particolare, il Tribunale di Milano ammette l´applicabilità anche a questo procedimento della disposizione volta a sanzionare le ipotesi di abuso dello strumento processuale sulla base del fatto che “nelle procedure ex art. 317 bis c.c. non si tratta solo di prestazioni economicamente valutabili –ad esempio la determinazione del contributo al mantenimento della prole minore- ma anche e soprattutto di tutela di diritti personalissimi e costituzionalmente garantiti, come quello alle relazioni parentali. Tali diritti ottengono una tutela che possa dirsi effettiva solo laddove l´intervento giurisdizionale sia particolarmente celere, del resto come in qualsiasi procedura dell´Autorità giudiziaria minorile: il fattore tempo toglie al minore e al suo genitore, ed al reciproco rapporto interpersonale di cura, affetto, costruzione dell´identità personale e familiare, “pezzi di vita” che non consentono alcuna restituito inpristinum poiché ciò che è andato perduto è difficilmente recuperabile”.

avv. Annalisa Cancellaro.

SENTENZA INTEGRALE IN OSSERVATORIO GIURIDICO.